di Giuseppe Barbera

Con l’abrogato Reg.CEE 3821/85 e l’introduzione del Reg.UE 165/2014 (art.2 Capo II), venivano già introdotte e definite quelle che sarebbero state le nuove funzioni complementari dei cosiddetti “Tachigrafi Digitali di seconda generazione” o “Tachigrafi Intelligenti” [meglio indicati nell’art.2 (Definizioni) del Reg. di Esecuzione UE 2016/799].
Negli articoli del Reg.UE 165/2014 venivano già descritte le nuove modalità di controllo da parte delle Autorità con i nuovi Tachigrafi Intelligenti, comunicare con il veicolo in movimento tramite un sistema a corto raggio (funzione di lettura remota dei dati del Tachigrafo Intelligente da parte degli organi di Controllo, conformemente a quanto indicato all’art. 9 del Reg. UE 165/2014).

Il sistema in conformità alla direttiva 96/53/CE detta di Diagnosi precoce remota, utilizza le norme CEN di comunicazione a corto raggio DSRC (“Dedicated
Short Range Comunication” nella banda di frequenza 5795-5805 MHz. Tale banda di frequenza è utilizzata anche per il pedaggio elettronico dei caselli autostradali e, al fine di evitare interferenze tra le applicazioni del pedaggio e le applicazioni predisposte per il controllo, è sconsigliato utilizzare il dispositivo di diagnosi precoce remota presso i caselli autostradali.

Le caratteristiche generali del Tachigrafo Intelligente oltre ad avere come finalità quella di registrare, memorizzare, visualizzare, stampare e trasmettere dati relativi all’attività del conducente deve anche comunicare con i lettori della comunicazione remota, come specificato nell’Appendice 14 [All. IC punto 2.1 par. 2 co. 5].

Pertanto si precisa ricordare che dal 15/06/2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione destinati al trasporto di merci e persone, rientranti nella disciplina del Reg.UE 561/06, a partire da tale data devono essere dotati di Tachigrafo Intelligente conforme a quanto indicato nell’Allegato IC del Reg. di Esecuzione 2016/799, ovvero in grado anche di trasmettere i dati in maniera remota (al momento non vi è nessun obbligo per i veicoli degli stati AETR di dotare i propri veicoli di Tachigrafo Intelligente).

Il controllo inizia già in movimento al momento della lettura dati tramite DSRC dagli organi di controllo, in modalità postazione fissa o modalità dinamica, mentre il veicolo da controllare è, appunto, ancora in movimento. Il controllo ideale rimane quello dinamico poiché quello in postazione fissa determinerebbe l’impiego di più pattuglie, di cui una dedicata al controllo in postazione fissa e l’altra dedicata al fermo in sicurezza del veicolo selezionato per il controllo.

La comunicazione a corto raggio è protetta e l’accesso ai dati forniti è limitato alle Autorità di controllo, se dotate di idonea attrezzatura, ovviamente alle Officine Autorizzate nella misura necessaria alla verifica del corretto funzionamento del Tachigrafo.

Per la procedura di lettura remota occorre necessariamente:

  • – Antenna DSRC (protezione IP66 da acqua, polveri fumi);
  • – Computer o Tablet con software dedicato per lettura dati;
  • – Lettore Carte (se non già integrato nel dispositivo Computer o Tablet);
  • – Necessariamente ‘una Carta Autorità di seconda generazione (GEN2).

I dati trasmessi sono limitati al fine di controllo per accertare eventuali determinate violazioni e/o informazioni, non resta traccia nel dispositivo e nessun dato viene modificato, perso o manomesso né tantomeno dati possono essere usati per elevare direttamente eventuali infrazioni. La procedura non sostituisce la normale procedura di controllo/ispezione formale prevista, ma è intesa a fungere da pre-filtro per selezionare i Veicoli da controllare, agevolando cosi controlli mirati.

I dati vengono indicati come RTM (Remote Tachograph Monitoring), trasmessi usando appunto una comunicazione senza fili a corto raggio ad una frequenza di 5.8 GHz. si precisa che in conformità alle disposizioni indicate all’art.7 del Reg.UE nr. 165/2014 i dati del Conducente non vengono trasmessi.

Di seguito i 19 parametri “RTM” che vengono trasmessi dal DSRC del Tachigrafo:

  1. Targa d’immatricolazione del veicolo;
  2. Superamento della velocità registrata dal tachigrafo (eccessi di velocita);
  3. Guida in assenza di carta valida;
  4. Carta del conducente valida;
  5. Inserimento carta durante la guida;
  6. Errori dei dati di movimento;
  7. Dati contrastanti sul movimento del veicolo;
  8. Carta eventuale secondo conducente inserita e valida;
  9. Attività in corso;
  10. Ultima sessione dati chiusa correttamente;
  11. La Più lunga interruzione di alimentazione di energia;
  12. Guasto al sensore;
  13. Dati relativi alla regolazione dell’ora;
  14. Il più recente tentativo di violazione della sicurezza;
  15. Dati relativi alla calibratura (data e ora ultima);
  16. Calibratura precedente (data e ora penultima);
  17. Attivazione tachigrafo (data ora collegamento per attivazione);
  18. Velocità registrata dal tachigrafo (istantanea);
  19. Marcatura oraria (ora ultimo aggiornamento tra Tachigrafo e DSRC).
    (Regolamento di Esecuzione UE 2106/799 – All.IC App.14 punto 5.4.5 Tabella 14.3)

A breve il numero dei parametri RTM sarà implementato da 19 a 25, aggiungendo nell’ordine seguente:

  1. Marcatura oraria della più recente posizione autenticata del veicolo;
  2. Periodo di guida continuo in corso del Conducente;
  3. Periodo di guida giornaliero più lungo in corso e per quello precedente;
  4. Periodo di guida giornaliero più lungo durante la settimana in corso;
  5. Periodo di guida settimanale;
  6. Periodo di guida quindicinale (bisettimanale).
    (Reg. di Esecuzione UE 2021/1228 che modifica il Reg. di Esecuzione UE 2016/799 e sostituisce all’All.IC App.14 punto 5.4.5 la Tabella 14.3, in vigore dal 21 Agosto 2023)

Sula targhetta di montaggio del Tachigrafo Intelligente, tra le indicazioni previste e obbligatorie, è indicato il numero di serie del dispositivo di comunicazione remota (Capitolo 5.2 requisito 396 dell’Allegato IC del Regolamento UE n. 2016/799).

L’Antenna DSRC è priva di sigillatura nel suo cablaggio, quindi se facilmente raggiungibile può essere disconnesso non consentendo così la trasmissione dei dati. In questo caso ove si accerti la disconnessione del cablaggio, per non consentire la trasmissione dati, possiamo considerare il Tachigrafo come “alterato” sanzionabile ex art.179/2-9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada.
L’antenna DSRC deve essere posizionata in modo da ottimizzare la comunicazione. Generalmente al centro o in prossimità del centro del parabrezza del veicolo. Per i veicoli pesanti entro o in prossimità della parte inferiore del parabrezza. Sui veicoli leggeri è appropriato installarla nella parte superiore del parabrezza.

Esempio di posizionamento dell’antenna DSRC 5,8 GHz sul parabrezza dei veicoli oggetto del regolamento
In presenza di anomalie, ovvero quando il dispositivo di comunicazione remota non riconosce l’avvenuta ricezione dei dati della comunicazione remota inviati dall’unità di bordo per più di tre tentativi, genera l’attivazione di “Errore di comunicazione con il dispositivo di comunicazione remota”, codifica errore su stampa “!0C” (codifica uguale per tutti i Tachigrafi Intelligenti).
In presenza di ERRORE ATTIVO il Tachigrafo Intelligente dovrà essere considerato come “non funzionante”. Dovrà dunque essere applicata, nei confronti del conducente, la sanzione prevista dall’art. 179/2-9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e, nei confronti del Titolare della licenza/au- torizzazione al trasporto persone o cose, la sanzione di cui all’art. 179/3 del medesimo Decreto Legislativo.

Diversamente da considerarsi di caratteristiche non rispondenti/non conformi ai Regolamenti UE menzionati, se l’antenna o il modulo esterno DSRC non è stato installato (quando previsto), in questi casi sanzionato alla stessa maniera di cui sopra (conducente e Titolare), perseguire inoltre l’Officina che non ha rispettato le disposizioni regolamentari con sanzione al momento prevista dall’art. 14 Legge 727/78 ed eventuale segnalazione alla CCIAA competente, dove ha sede l’Officina (ovviamente italiana), che ha rilasciato l’autorizzazione.

Prima in Italia, la Polizia locale di Piacenza utilizza il sistema DSRC RTM VISUAL che consente di individuare da remoto presunte anomalie nei tachigrafi di nuova generazione. Poi il software controlla in loco le eventuali irregolarità sui tempi di guida e di riposo o le manipolazioni degli apparecchi.

 

Un’arma in più per controllare il corretto funzionamento dei tachigrafi sui mezzi pesanti è ora a disposizione della Polizia locale di Piacenza, la prima in Italia ad avvalersi di questo sistema. Il dispositivo si chiama DSRC RTM VISUAL e analizza, mediante una telecamera, i dati relativi ai tachigrafi, rilevando a distanza eventuali irregolarità del loro funzionamento. Il sistema funziona sui mezzi pesanti immatricolati dopo il 15 giugno 2019, per i quali è obbligatoria l’installazione dei tachigrafi di nuova generazione che misurano 19 parametri stabiliti dall’Unione Europea (come è noto, tra questi, l’attività del conducente, i km percorsi, gli Stati attraversati e la posizione del mezzo all’incirca ogni tre ore di guida).

 

L’apparecchiatura, tecnicamente definita “pre-selettore”, recepisce le informazioni trasmesse dall’antenna posizionata sui veicoli, ottimizzando così il lavoro della pattuglia che può bloccare direttamente, per accertamenti, i pesanti per i quali si evidenzino incongruità rispetto ai parametri stabiliti dall’UE.

 

 

Una volta fermato il veicolo, la successiva analisi dei dati dei conducenti per le ipotetiche irregolarità sui tempi di guida e riposo o manipolazioni del tachigrafo stesso viene effettuata con il software specifico Tachopolice, anch’esso in dotazione al Comando di Piacenza. Il software è in grado non solo di effettuare un’analisi approfondita dei dati del tachigrafo digitale o analogico, ma anche di far emergere manomissioni attuate in fase di installazione e revisione, se non al volante.

 

 

«L’antenna in dotazione al Corpo di Piacenza – sottolinea il comandante Mirko Mussi – è predisposta per l’installazione su un varco fisso, ma al momento stiamo effettuando i primi controlli con dispositivo mobile, che peraltro consente l’utilizzo da parte di due pattuglie contemporaneamente. Perché il conducente venga sanzionato occorre però che il veicolo sia fermato dagli agenti e si proceda, come di consueto, al verbale di contestazione. In pratica, dunque, si ottimizzano i tempi di presidio e intervento, anziché bloccare in modo generalizzato tutti i mezzi pesanti di passaggio».

 

L’esito dei primi controlli condotti – il più recente nella giornata di ieri al casello autostradale di uscita Piacenza Sud – ha portato alla contestazione di 22 violazioni su una decina di veicoli, riguardanti il superamento dei periodi di guida, il mancato rispetto dei tempi di riposo giornalieri e settimanali, l’assenza di documenti di servizio, le omissioni dell’azienda nella regolare tenuta dei documenti stessi e l’alterazione o il malfunzionamento dei dispositivi.